Statuto

Lo Statuto di Underwater Life Project

Art. 1
E’ costituita una Organizzazione a carattere prevalentemente ambientalista con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero, senza fini di lucro, con la seguente denominazione: “Underwater Life Project”. 

Art. 2
L’Associazione ha sede in Viale IV Novembre 22a – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).

Art.3
L’Associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali. 

Art. 4
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, prevalentemente marino e subacqueo, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
b) la valorizzazione, la promozione e la diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
c) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva (soprattutto subacquea), culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
d) l’organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo, di spettacoli di qualsiasi genere, sia in ambiente pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
e) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
f) gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
g) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimento musicali, videoteca, etc…;
h) aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
i) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
l) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, educativa e ricreativa;
m) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
n) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione. 

Art. 5
L’Associazione ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipo scioglimento, deliberato a norma di Statuto. 

Art. 6
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e che dovrà essere versata in un’unica soluzione o in versamenti periodici. Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge. Possono altresì aderire all’Associazione Club, Circoli, Associazioni il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto, facendone espressa domanda, la cui approvazione sarà demandata al parere del Consiglio Direttivo. 

Art. 7
I soci si suddividono in Fondatori e Aderenti, con esplicita esclusione dei Soci Temporanei. Sono Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali successivamente l’Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica; Sono Soci Aderenti: coloro che abbiano chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l’accettazione integrale ed incondizionata dell’atto costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione. 

Art. 8
I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall’Associazione, contribuendo alle attività prescelte e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dalla Associazione, senza peraltro nulla a pretendere in termini di utili o dividendi. 

Art. 9
I soci cessano di far parte dell’Associazione per:
a) Dimissioni volontarie;
b) morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali;
c) esclusione quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l’Associazione si ispira.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci. 

Art. 10
I soci che rifiutano o si astengono dopo un esplicito invito scritto a versare le quote sociali, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all’Associazione e saranno dimessi. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 11
I soci con l’adesione all’Associazione accettano lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione, impegnandosi a non adire ad altre autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13
L’assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. 

Art. 14
L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo per quello futuro. L’Assemblea straordinaria che si riunirà quando ciò e necessario, è convocata, su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci che possano validamente costituirsi e deliberare in assemblea, almeno trenta giorni prima della data fissata come previsto dall’art. 13. 

Art. 15
Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Possono intervenire nell’assemblea a partecipare alle deliberazioni tutti i soci. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega. 

Art. 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il Segretario dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori. 

Art. 17
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi il diritto al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare prima di ogni votazione dal Presidente dell’Assemblea. 

Art. 18
Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti. 

Art. 19
L’Assemblea in sede ordinaria delibera:
a) sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta dalla Associazione nell’esercizio precedente;
b) sui criteri ai quali l’Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività e in merito ai problemi generali che interessano l’Associazione stessa;
c) sull’approvazione dei bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
d) sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai soci;
e) sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
f) sull’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
g) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno. 

Art. 20
L’Assemblea in sede straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
b) sullo scioglimento anticipato dall’associazione;
L’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le proposte di variazioni allo statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, mentre la proposta di scioglimento dell’associazione dovrà ottenere il parere favorevole della maggioranza dei soci fondatori. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. I candidati all’elezione del Consiglio Direttivo devono preventivamente ricevere il gradimento della maggioranza dei Soci Fondatori. 

Art. 22
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) adotta deliberazioni, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l’Associazione;
b) provvede, previa ratifica dell’Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell’ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;
c) costituisce eventuali Commissioni Tecniche, in base a designazione di cui sopra ai punti a) e b);
d) redige i bilanci consuntivi ed i bilanci preventivi;
e) formula le proposte da sottoporre alla Assemblea dei Soci, per determinazione di altri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione;
Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.
Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo. 

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO

Art. 23
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione, mentre per la gestione straordinaria dell’Associazione, ivi compreso il potere a stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 24
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice presidente. 

Art. 25
Il Segretario tiene la contabilità e i libri dell’Associazione e ne cura i relativi adempimenti nonché è custode della Cassa dell’Associazione. 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo fra gli associati. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, rimane in carica sino alla nuova assemblea. 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall’assemblea a titolo di quote associative e/o contributi associativi;
b) dagli eventuali contributi o donazioni di terzi;
c) dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
d) dalle somme ricavate dall’organizzazione dell’attività istituzionale, spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall’utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili. 

Art. 28
Le entrate annuali sono costituite dalle quote e dai contributi dei soci, dai contributi degli enti pubblici e privati e da proventi di gestione o iniziative stabili o occasionali. Le quote e i contributi dei soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 29
Gli esercizi sociali hanno inizio il I° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio per l’approvazione da parte dell’assemblea. 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio potrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano lo stesso fine o ad istituzioni di beneficenza.
Durante la vita dell’Associazione, per altro, nessun utile sarà corrisposto ai Soci Fondatori né a chiunque altro svolga mansioni all’interno dell’Associazione, quali far parte del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri, fatta eccezione per i rimborsi spese di cui all’art. 1 comma 1 della Legge n. 80 del 25/03/1986; pertanto è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.